Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali
Art. 16 — Entrate degli enti
Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da:
- a)contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;
- b)contributi di enti, associazioni e privati;
- c)proventi patrimoniali e di gestione;
- d)entrate eventuali. I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.
Testo vigente dal 16 settembre 1967
