Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da:

  • a)contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;
  • b)contributi di enti, associazioni e privati;
  • c)proventi patrimoniali e di gestione;
  • d)entrate eventuali. I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

Testo vigente dal 16 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art16 · fonte su Normattiva