Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali

Art. 24 — Incentivi a favore della nuova produzione nazionale

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Allo scopo di favorire la diffusione della nuova produzione lirica e concertistica nazionale, sul fondo di cui alla lettera a) dell'art. 2 e' riservata annualmente una somma non inferiore a 200 milioni di lire per la concessione di contributi straordinari a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'allestimento e l'esecuzione di lavori italiani nuovissimi o di prima esecuzione nella citta' sede dell'ente o istituzione. La misura dei contributi e le modalita' di concessione sono fissate annualmente dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica. Ove la quota di 200 milioni di lire di cui al primo comma non venga in tutto o in parte utilizzata, l'importo disponibile viene accantonato e puo' essere utilizzato allo stesso scopo per l'esercizio successivo.

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 23 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art24 · fonte del testo