Art. 31 — Sovvenzioni e incentivi per le attività liriche
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L'ammontare della sovvenzione per ogni singola recita e' determinato annualmente dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica. Per le recite di stagioni liriche di carattere tradizionale l'ammontare della sovvenzione, tenuto conto della importanza delle manifestazioni, e' fissato in misura superiore ad almeno il 30 per cento di quello previsto per le recite di stagioni ordinarie. Speciali contributi integrativi possono essere assegnati:
- a)per l'allestimento di opere di autore italiano nuovissime o di prima esecuzione locale;
- b)per l'allestimento di opere italiane del passato, non rappresentate da almeno un ventennio;
- c)per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere italiane inedite. Il numero delle recite sovvenzionate e determinato col provvedimento di assegnazione.
Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 gennaio 2001
