Art. 11 — Premi di qualità
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I cortometraggi, per i quali sia stata presentata ((in ciascun semestre)) domanda di nazionalita', corredata, a pena di inammissibilita', dalla documentazione di cui al quarto comma dell'articolo 10, unitamente alla copia campione del film, concorrono all'assegnazione dei premi di qualita'. I cortometraggi prescelti dalla commissione, che non ottengono il riconoscimento della nazionalita' di cui agli articoli 10 e 19 della presente legge, sono esclusi dalla graduatoria di merito. Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati premi in numero ed importo annualmente stabiliti con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. Tali premi sono attribuiti nella misura del 90 per cento al produttore, dell'8 per cento al regista e del 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani e siano iscritti con la rispettiva qualifica al pubblico registro cinematografico. L'ammontare dei premi suddetti viene ridotto del dieci per cento nel caso che il cortometraggio premiato sia stato girato in bianco e nero e viene, invece, aumentato del dieci per cento nel caso che il cortometraggio sia di animazione. I premi eventualmente non assegnati in ciascun trimestre vanno ad aumentare il numero dei premi da assegnare nel trimestre successivo purche' nell'ambito dello stesso esercizio finanziario. I premi di qualita' sono assegnati, entro il trimestre successivo, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 49, ai cortometraggi in concorso che siano di livello particolarmente elevato dal punto di vista tecnico, artistico e culturale. La Commissione redige motivata graduatoria di merito di tutti i film in concorso. Il pagamento dei premi e' subordinato all'accertamento da parte della S.I.A.E. che il film sia stato proiettato in almeno 500 sale cinematografiche. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora la distribuzione del cortometraggio sia garantita per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico dall'Ente autonomo di gestione per il cinema che, a tal fine, si avvarra' dell'Istituto Luce. Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvedera' ad organizzare una pubblica proiezione di tutti i cortometraggi in concorso. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)).
Testo in vigore dal 5 febbraio 1999 al 9 gennaio 2001
