Art. 11 — Premi di qualità
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((I cortometraggi, per i quali sia stata presentata in ciascun trimestre domanda di nazionalita', corredata, a pena di inammissibilita', dalla documentazione di cui al quarto comma dell'articolo 10, unitamente alla copia campione del film, concorrono all'assegnazione dei premi di qualita'. I cortometraggi prescelti dalla commissione, che non ottengono il riconoscimento della nazionalita' di cui agli articoli 10 e 19 della presente legge, sono esclusi dalla graduatoria di merito. Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati i seguenti premi:
- a)due premi da lire 10 milioni ciascuno;
- b)otto premi da lire 7 milioni ciascuno;
- c)venti premi da lire 5 milioni e 500 mila ciascuno. Tali premi sono attribuiti nella misura del 90 per cento al produttore, dell'8 per cento al regista e del 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani e siano iscritti con la rispettiva qualifica al pubblico registro cinematografico)). L'ammontare dei premi suddetti viene ridotto del dieci per cento nel caso che il cortometraggio premiato sia stato girato in bianco e nero e viene, invece, aumentato del dieci per cento nel caso che il cortometraggio sia di animazione. I premi eventualmente non assegnati in ciascun trimestre vanno ad aumentare il numero dei premi da assegnare nel trimestre successivo purche' nell'ambito dello stesso esercizio finanziario. I premi di qualita' sono assegnati, entro il trimestre successivo, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 49, ai cortometraggi in concorso che siano di livello particolarmente elevato dal punto di vista tecnico, artistico e culturale. La Commissione redige motivata graduatoria di merito di tutti i film in concorso. Il pagamento dei premi e' subordinato all'accertamento da parte della S.I.A.E. che il film sia stato proiettato in almeno 500 sale cinematografiche. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora la distribuzione del cortometraggio sia garantita per lo stesso numero di sale dall'Ente autonomo di gestione per il cinema che, a tal fine, si avvarra' dell'Istituto Luce. Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvedera' ad organizzare una pubblica proiezione di tutti i cortometraggi in concorso. Venti premi da lire cinque milioni e 500 mila ciascuno, da attribuire al produttore del film, sono inoltre riservati, per ogni esercizio finanziario, ai cortometraggi dichiarati nazionali dalle competenti autorita' degli altri Stati membri della Comunita' economica europea ed in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma. L'assegnazione dei premi e' effettuata, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 49, tra i film designati da detti Stati che, a tal fine, possono presentare, entro ciascun esercizio, due film o il cinque per cento della rispettiva produzione dell'anno precedente.
Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 31 maggio 1995
