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In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 10, possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocita'. La quota di partecipazione, artistica, tecnica e finanziaria, del coproduttore italiano non potra' essere inferiore al 30 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3. Il saldo della quota minoritaria dovra' essere corrisposto entro sessanta giorni dalla consegna del materiale. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fara' decadere la coproduzione, senza per altro pregiudicare la nazionalita' del film del paese maggioritario, sempre che abbia i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi degli articoli 4 e 10 della presente legge. In deroga alle medesime disposizioni, possono parimenti essere riconosciuti nazionali i lungometraggi girati in Italia da imprese italiane, in regime di compartecipazione finanziaria, artistica e tecnica con imprese estere, qualora, si riscontrino particolari condizioni di interesse nazionale nel campo artistico, industriale, commerciale e del lavoro. Il riconoscimento di nazionalita' del film, di cui ai precedenti commi, viene rilasciato sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia a norma dell'articolo 3, in base ad apposita istanza dell'impresa, produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo almeno 30 giorni prima dell'inizi> della lavorazione del film. Il numero dei film che ciascuna impresa italiana puo' realizzare in coproduzione con quota minoritaria non puo' superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni. Nei trasferimenti valutari effettuati reciprocamente fra i paesi coproduttori dovra' sussistere un costante equilibrio. L'eventuale squilibrio accertato alla fine di ciascun anno di durata dei singoli accordi dovra' essere compensato entro l'anno successivo. Le disposizioni di cui al precedente comma si intendono riferite alle coproduzioni tra Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea. 13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 novembre 1979, n. 589

13

La L. 14 novembre 1979, n. 589 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " Ai fini del riconoscimento della nazionalita' ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per "versione originale italiana", di cui al secondo comma dello stesso articolo 4 si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, l'edizione definitiva in lingua italiana costituita dalla copia campione del film presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo."

Testo in vigore dal 24 novembre 1979 al 18 gennaio 1994

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