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In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 10, possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocita'. La quota di partecipazione, artistica, tecnica e finanziaria, del coproduttore italiano non potra' essere inferiore al 30 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3. Il saldo della quota minoritaria dovra' essere corrisposto entro sessanta giorni dalla consegna del materiale. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fara' decadere la coproduzione, senza per altro pregiudicare la nazionalita' del film del paese maggioritario, sempre che abbia i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi degli articoli 4 e 10 della presente legge. In deroga alle medesime disposizioni, possono parimenti essere riconosciuti nazionali i lungometraggi girati in Italia da imprese italiane, in regime di compartecipazione finanziaria, artistica e tecnica con imprese estere, qualora, si riscontrino particolari condizioni di interesse nazionale nel campo artistico, industriale, commerciale e del lavoro. Il riconoscimento di nazionalita' del film, di cui ai precedenti commi, viene rilasciato sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia a norma dell'articolo 3, in base ad apposita istanza dell'impresa, produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo almeno 30 giorni prima dell'inizi> della lavorazione del film. Il numero dei film che ciascuna impresa italiana puo' realizzare in coproduzione con quota minoritaria non puo' superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni. Nei trasferimenti valutari effettuati reciprocamente fra i paesi coproduttori dovra' sussistere un costante equilibrio. L'eventuale squilibrio accertato alla fine di ciascun anno di durata dei singoli accordi dovra' essere compensato entro l'anno successivo. ((Le disposizioni di cui al precedente comma si intendono riferite alle coproduzioni tra Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea)).

Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 24 novembre 1979

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urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art19 · fonte su Normattiva