Art. 19 — Coproduzioni
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In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 10, possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocita'. ((La quota di partecipazione del coproduttore non puo' essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe concesse con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere puo' essere autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.)) Il saldo della quota minoritaria dovra' essere corrisposto entro sessanta giorni dalla consegna del materiale. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fara' decadere la coproduzione, senza per altro pregiudicare la nazionalita' del film del paese maggioritario, sempre che abbia i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi degli articoli 4 e 10 della presente legge. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 14 GENNAIO 1994, N. 26, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 1 MARZO 1994, N. 153. Il riconoscimento di nazionalita' del film, di cui ai precedenti commi, viene rilasciato ((con provvedimenti del capo del Dipartimento dello spettacolo)) in base ad apposita istanza dell'impresa, produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo almeno 30 giorni prima dell'inizi> della lavorazione del film. Il numero dei film che ciascuna impresa italiana puo' realizzare in coproduzione con quota minoritaria non puo' superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 14 GENNAIO 1994, N. 26, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 1 MARZO 1994, N. 153. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 14 GENNAIO 1994, N. 26, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 1 MARZO 1994, N. 153.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 novembre 1979, n. 589
13La L. 14 novembre 1979, n. 589 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " Ai fini del riconoscimento della nazionalita' ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per "versione originale italiana", di cui al secondo comma dello stesso articolo 4 si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, l'edizione definitiva in lingua italiana costituita dalla copia campione del film presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo."
Testo in vigore dal 5 febbraio 1999 al 6 febbraio 2004
