Art. 22 — Adempimenti di lavorazione
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Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, che vogliano ottenere la dichiarazione di nazionalita' di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14 e 19, e che intendano beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, sono tenute, all'atto della, denuncia di inizio di lavorazione del film, di cui all'articolo seguente, a presentare:
- a)copia autentica dell'atto costitutivo, dello estratto libro soci e dell'estratto del libro verbale con la situazione degli amministratori, se trattasi di societa';
- b)un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura;
- c)un certificato di cittadinanza italiana ed un certificato di residenza in Italia del titolare dell'impresa individuale o, se trattasi di societa', degli amministratori italiani;
- d)un certificato comprovante il pieno godimento dei diritti civili e politici del titolare dell'impresa individuale o degli amministratori della societa';
- e)un certificato della competente autorita' giudiziaria comprovante che il titolare dell'impresa individuale o le persone che ricoprono la carica di amministratore della societa' o la societa' stessa non siano stati precedentemente dichiarati falliti. Le eventuali modificazioni della titolarita' dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa e, se trattasi di societa', del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipazione alla societa' debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo, e comunque non oltre la data di presentazione delle pellicole per l'ammissione alle provvidenze di legge. In deroga, al primo comma del presente articolo, le imprese individuali che iniziano per la prima volta l'esercizio di produzione di film, sono tenute a presentare il certificato di cui alla lettera b) solo al fine di lavorazione del film, restando per esse l'obbligo della presentazione dei documenti di cui alle lettere e), d) ed e) al momento della denuncia di lavorazione.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 11 luglio 1975
