Art. 22 — Adempimenti di lavorazione
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Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, al fine di ottenere la dichiarazione di nazionalita' di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14, 19, sono tenute a presentare, entro il termine ((...)) di 90 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE, la seguente documentazione, riferita alla data di inizio del film:
- a)copia autentica dell'atto costitutivo, dello estratto libro soci e dell'estratto del libro verbale con la situazione degli amministratori, se trattasi di societa';
- b)un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura;
- c)un certificato di cittadinanza italiana ed un certificato di residenza in Italia del titolare dell'impresa individuale o, se trattasi di societa', degli amministratori italiani;
- d)un certificato comprovante il pieno godimento dei diritti civili e politici del titolare dell'impresa individuale o degli amministratori della societa';
- e)un certificato della competente autorita' giudiziaria comprovante che il titolare dell'impresa individuale o le persone che ricoprono la carica di amministratore della societa' o la societa' stessa non siano stati precedentemente dichiarati falliti. Le eventuali modificazioni che intervengano fino alla data della prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, relativamente alla titolarita' dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa, e se trattasi di societa', del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipazione alla societa' debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo e comunque non oltre il termine di decadenza di cui al primo comma. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 GIUGNO 1975, N. 287.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1994 al 5 febbraio 1999
