Art. 22 — Adempimenti di lavorazione
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((Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, al fine di ottenere la dichiarazione di nazionalita' di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14, 19, sono tenute a presentare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE, la seguente documentazione, riferita alla data di inizio del film:))
- a)copia autentica dell'atto costitutivo, dello estratto libro soci e dell'estratto del libro verbale con la situazione degli amministratori, se trattasi di societa';
- b)un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura;
- c)un certificato di cittadinanza italiana ed un certificato di residenza in Italia del titolare dell'impresa individuale o, se trattasi di societa', degli amministratori italiani;
- d)un certificato comprovante il pieno godimento dei diritti civili e politici del titolare dell'impresa individuale o degli amministratori della societa';
- e)un certificato della competente autorita' giudiziaria comprovante che il titolare dell'impresa individuale o le persone che ricoprono la carica di amministratore della societa' o la societa' stessa non siano stati precedentemente dichiarati falliti. ((Le eventuali modificazioni che intervengano fino alla data della prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, relativamente alla titolarita' dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa, e se trattasi di societa', del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipazione alla societa' debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo e comunque non oltre il termine di decadenza di cui al primo comma)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 GIUGNO 1975, N. 287)).
Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 18 gennaio 1994
