Art. 28 — Fondo particolare
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E' istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Stato, di lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 250.000.000 per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a film ispirati a finalita' artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori. I finanziamenti a valere sul fondo particolare di cui al precedente comma sono deliberati, su conforme parere dal Comitato per il credito cinematografico di cui al precedente articolo, dal Comitato esecutivo della Sezione e possono essere concessi anche ad integrazione di finanziamenti ordinari della Sezione stessa, fruenti dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 27. I finanziamenti del fondo particolare non possono superare singolarmente il 30 per cento del costo di produzione accertato dalla Sezione; sono posticipati nel rimborso ai finanziamenti ordinari della Sezione stessa e sono gravati di un interesse del 3 per cento per ogni anno. I proventi per interessi al pari delle eventuali perdite sono imputati al fondo particolare. La gestione del fondo di cui al presente articolo deve essere tenuta distinta e separata dalle altre attivita' della Sezione.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 24 febbraio 1978
