Art. 28 — Fondo particolare
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E' istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Stato, di lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 250.000.000 per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a film ispirati a finalita' artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori. I finanziamenti a valere sul fondo particolare di cui al precedente comma sono deliberati, su conforme parere dal Comitato per il credito cinematografico di cui al precedente articolo, dal Comitato esecutivo della Sezione e possono essere concessi anche ad integrazione di finanziamenti ordinari della Sezione stessa, fruenti dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 27. I finanziamenti del fondo particolare non possono superare singolarmente il 30 per cento del costo di produzione accertato dalla Sezione; sono posticipati nel rimborso ai finanziamenti ordinari della Sezione stessa e sono gravati di un interesse del 3 per cento per ogni anno. I proventi per interessi al pari delle eventuali perdite sono imputati al fondo particolare. La gestione del fondo di cui al presente articolo deve essere tenuta distinta e separata dalle altre attivita' della Sezione. 10
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 gennaio 1978, n. 25
10La L. 20 gennaio 1978, n. 25 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che " Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' aumentato di complessive lire 2 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, mediante conferimento di pari importi da parte dello Stato."
Testo in vigore dal 24 febbraio 1978 al 15 agosto 1980
