Art. 28 — Fondo particolare
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1984 al 18 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →
E' istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Stato, di lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 250.000.000 per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a film ispirati a finalita' artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori. I finanziamenti a valere sul fondo particolare di cui al precedente comma sono deliberati, su conforme parere dal Comitato per il credito cinematografico di cui al precedente articolo, dal Comitato esecutivo della Sezione e possono essere concessi anche ad integrazione di finanziamenti ordinari della Sezione stessa, fruenti dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 27. I finanziamenti del fondo particolare non possono superare singolarmente il 30 per cento del costo di produzione accertato dalla Sezione; sono posticipati nel rimborso ai finanziamenti ordinari della Sezione stessa e sono gravati di un interesse del 3 per cento per ogni anno. I proventi per interessi al pari delle eventuali perdite sono imputati al fondo particolare. La gestione del fondo di cui al presente articolo deve essere tenuta distinta e separata dalle altre attivita' della Sezione. 10 15 18 19 20
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 gennaio 1978, n. 25
10La L. 20 gennaio 1978, n. 25 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che " Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' aumentato di complessive lire 2 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, mediante conferimento di pari importi da parte dello Stato."
L. 23 luglio 1980, n. 379
15La L. 23 luglio 1980, n. 379 ha disposto (con l'art. 1) che "Il fondo particolare di chi all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, aumentato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 20 gennaio 1978, n. 25, e' ulteriormente aumentato per l'esercizio finanziario 1980 di lire 2 miliardi mediante conferimento da parte dello Stato."
L. 17 febbraio 1982, n. 43
18La L. 17 febbraio 1982, n. 43 ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che "Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25, e con legge 23 luglio 1980, n. 379, e' ulteriormente integrato della somma di lire 4.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato."
L. 10 maggio 1983, n. 182
19La L. 10 maggio 1983, n. 182 ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che " Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 379, e 17 febbraio 1982, n. 43, e' ulteriormente integrato della somma di lire 2.000 milioni per il 1983 e di lire 1.000 milioni per il 1984, mediante conferimenti di pari importo da parte dello Stato."
L. 13 luglio 1984, n. 311
20La L. 13 luglio 1984, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 379, 17 febbraio 1982, n. 43, e 10 maggio 1983, n. 182, e' ulteriormente di lire 3 miliardi per l'esercizio finanziario 1984."
Testo in vigore dal 1 agosto 1984 al 18 gennaio 1994
