Art. 28 — Fondo particolare
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E' istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Stato, di lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 250.000.000 per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a film ispirati a finalita' artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori. Al fine di promuovere la ricerca creativa, con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo speciale di cui all'articolo 45 a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano. Il numero e l'importo dei premi, nonche' il termine e le modalita' di presentazione delle domande, sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dall'autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia. La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene effettuata da una giuria presieduta da una personalita' scelta dall'Autorita' competente in materia di spettacolo tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e composta da:
- a)il direttore generale dello spettacolo;
- b)due esperti nominati dall'Autorita' competente in materia di spettacolo tra personalita' rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica;
- c)due autori, un produttore, un distributore e un critico cinematografico, nominati dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria. Non possono far parte della giuria i componenti del Comitato per il credito cinematografico, salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma precedente. I premi sono assegnati annualmente dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, su conforme parere della giuria. Una copia delle sceneggiature selezionate e' trasmessa dall'Autorita' competente in materia di spettacolo al centro sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua conservazione e puo' utilizzarla a fini di studio. Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalita' culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, e' concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo e' fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione centrale per la cinematografia. ((Con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti, le modalita' ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al presente comma, in favore dei cortometraggi a contenuto narrativo. La commissione consultiva per il cinema)) seleziona entro il primo semestre di ogni anno non piu' di venti e non meno di quindici progetti con priorita' per le opere prime e seconde e con particolare riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi del presente articolo e per progetti presentati da neodiplomati del centro sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonche' i relativi titoli professionali. I progetti cosi' selezionati dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo. La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo puo' essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle societa' inquadrate nell'Ente cinema S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dall'Autorita' competente in materia di spettacolo a carico della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai sensi della legge 23 giugno 1993, n. 202. L'opera filmica cosi' distribuita non puo' accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione. 1015181920
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 gennaio 1978, n. 25
10La L. 20 gennaio 1978, n. 25 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che " Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' aumentato di complessive lire 2 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, mediante conferimento di pari importi da parte dello Stato."
L. 23 luglio 1980, n. 379
15La L. 23 luglio 1980, n. 379 ha disposto (con l'art. 1) che "Il fondo particolare di chi all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, aumentato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 20 gennaio 1978, n. 25, e' ulteriormente aumentato per l'esercizio finanziario 1980 di lire 2 miliardi mediante conferimento da parte dello Stato."
L. 17 febbraio 1982, n. 43
18La L. 17 febbraio 1982, n. 43 ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che "Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25, e con legge 23 luglio 1980, n. 379, e' ulteriormente integrato della somma di lire 4.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato."
L. 10 maggio 1983, n. 182
19La L. 10 maggio 1983, n. 182 ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che " Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 379, e 17 febbraio 1982, n. 43, e' ulteriormente integrato della somma di lire 2.000 milioni per il 1983 e di lire 1.000 milioni per il 1984, mediante conferimenti di pari importo da parte dello Stato."
L. 13 luglio 1984, n. 311
20La L. 13 luglio 1984, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 379, 17 febbraio 1982, n. 43, e 10 maggio 1983, n. 182, e' ulteriormente di lire 3 miliardi per l'esercizio finanziario 1984."
Testo in vigore dal 29 gennaio 1998 al 5 febbraio 1999
