Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia

Art. 45 — Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche

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Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolvera' annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:

  • a)per iniziative ed attivita' intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;
  • b)per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni, in Italia e all'estero, promosse od organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema, sul piano artistico, culturale e tecnico;
  • c)per la concessione di premi agli esercenti del "cinema d'essai", cioe' di quelle sale cinematografiche nelle quali il complesso delle programmazioni e delle attivita' collaterali effettuate nell'anno precedente venga giudicato un contributo continuativo alla diffusione della cultura cinematografica;
  • d)per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali;
  • e)per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica, nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;
  • f)per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema;
  • g)per la concessione di contributi:
  • 1)alla Cineteca italiana di Milano;
  • 2)per l'archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce;
  • 3)ai Museo nazionale del cinema di Torino;
  • 4)alla Biennale di Venezia per la conservazione del materiale filmico in dotazione alla Mostra internazionale d'arte cinematografica;
  • h)per l'erogazione di una sovvenzione annua di lire 12.500.000 al Consiglio internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma;
  • i)per l'erogazione al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge 241 marzo 1942, n. 419, di un contributo annuo non inferiore a lire 300 milioni;
  • l)per l'erogazione alla Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica di un contributo annuo non inferiore a lire 120 milioni;
  • m)per l'erogazione all'Istituto Luce per la realizzazione di film "prodotti per i ragazzi", di un contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni;
  • n)per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle societa' da esso inquadrate, di un contributo annuo non inferiore a lire 70 milioni;
  • o)per l'erogazione alla Cineteca nazionale di un contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni. In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'articolo 29 del regolamento 1 agosto 1927, n. 1616, a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sara' erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sara' ripartito fra le Aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 18 giugno 1976

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