Art. 45 — Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche
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Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolvera' annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:
- a)per iniziative ed attivita' intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;
- b)per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonche' per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale.
- c)per la concessione di premi agli esercenti del "cinema d'essai", cioe' di quelle sale cinematografiche nelle quali il complesso delle programmazioni e delle attivita' collaterali effettuate nell'anno precedente venga giudicato un contributo continuativo alla diffusione della cultura cinematografica;
- d)per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali;
- e)per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica, nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;
- f)per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema;
- g)per la concessione di contributi:
- 1)alla Cineteca italiana di Milano;
- 2)per l'archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce;
- 3)ai Museo nazionale del cinema di Torino;
- 4)alla Biennale di Venezia per la conservazione del materiale filmico in dotazione alla Mostra internazionale d'arte cinematografica;
- h)per l'erogazione di una sovvenzione annua di lire 12.500.000 al Consiglio internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma;
- i)per l'erogazione al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge 241 marzo 1942, n. 419, di un contributo annuo non inferiore a lire 300 milioni; 7 14
- l)per l'erogazione alla Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica di un contributo annuo non inferiore a lire 120 milioni;
- m)per l'erogazione all'Istituto Luce per la realizzazione di film "prodotti per i ragazzi", di un contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni;
- n)per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle societa' da esso inquadrate, di un contributo annuo non inferiore a lire 70 milioni;(8)
- o)per l'erogazione alla Cineteca nazionale di un contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni. 7 14 In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'articolo 29 del regolamento 1 agosto 1927, n. 1616, a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sara' erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sara' ripartito fra le Aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo. 7 14 19 20
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 maggio 1976,n. 344
7La L. 10 maggio 1976,n. 344 ha disposto (con l'art. 1) che " A decorrere dall'esercizio finanziario 1976, il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche previsto dall'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' elevato a lire 2.050 milioni." Ha altresi' disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il contributo annuo in favore del centro sperimentale di cinematografia, di cui all'articolo 45, primo comma, lettera i), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' fissato in misura non inferiore a lire 550 milioni. Il contributo annuo in favore della cineteca nazionale, di cui alla lettera o) del predetto articolo 45 e' fissato in misura non inferiore a lire 150 milioni."
L. 23 luglio 1980, n. 374
14La L. 23 luglio 1980, n. 374 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1980, il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche, previsto dall'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, elevato con legge 10 maggio 1976, n. 344, e' ulteriormente elevato a lire 4 miliardi e 50 milioni." Inoltre ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il contributo annuo in favore del centro sperimentale di cinematografia di cui all'articolo 45, lettera i), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e' stabilito dall'esercizio finanziario 1980 in lire un miliardo" e (con l'art. 1, comma 3) che " Il contributo annuo in favore della Cineteca nazionale, di cui all'articolo 45, lettera o), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e' stabilito dall'esercizio finanziario 1980 in lire 500 milioni."
L. 17 febbraio 1982, n. 43
18La L. 17 febbraio 1982, n. 43 ha disposto (con l'art. 1, penultimo comma) che "Il contributo previsto dall'articolo 45, primo comma, lettera n), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' elevato, per l'anno 1982, di lire 500 milioni per l'assolvimento da parte dell'Istituto Luce delle finalita' di cui alle lettere a), b) e d) del precedente comma."
L. 10 maggio 1983, n. 182
19La L. 10 maggio 1983, n. 182 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Il fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni, e' aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, di lire 3.140 milioni, di cui: lire 500 milioni per le finalita' previste dal primo comma, lettera g), n. 2; lire 300 milioni in aumento allo stanziamento di cui al primo comma, lettera m); lire 1.240 milioni in aumento al contributo annuale fissato dall'articolo 1, undicesimo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 43, per le finalita' di cui al primo comma, lettera i), del citato articolo 45; lire 100 milioni, in aumento al contributo annuale fissato dall'articolo 1, terzo comma, della legge 23 luglio 1980, n. 374, per le finalita' di cui al primo comma, lettera o), dello stesso articolo 45."
L. 13 luglio 1984, n. 311
20La L. 13 luglio 1984, n. 311 ha disposto (con l'art. 45, comma 5) che "Il fondo speciale istituito dall'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' ulteriormente aumentato, per l'esercizio finanziario 1984, di lire 1 miliardo e 500 milioni, dei quali lire 500 milioni da corrispondere all'Istituto luce ad integrazione del contributo disposto dall'undicesimo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, per l'assolvimento delle finalita' previste dal primo comma dell'articolo 45, lettera g), della legge 4 novembre 1965, n. 1213".
Testo in vigore dal 1 agosto 1984 al 9 marzo 1994
