Art. 6 — Incentivi alla programmazione
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Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino soltanto lungometraggi nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi della presente legge, e' concesso un abbuono del 18 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. L'abbuono di cui al precedente comma e' elevato al 35 per cento limitatamente alle giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto sia inferiore alle lire 200 nette. Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, tale limite di prezzo puo' essere modificato in relazione alle variazioni all'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore degli esercenti che proiettino lungometraggi nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle precedenti disposizioni legislative.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 14 gennaio 1973
