Art. 6 — Incentivi alla programmazione
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Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino soltanto lungometraggi nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi della presente legge, e' concesso un abbuono del 18 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. L'abbuono di cui al precedente comma e' elevato al 35 per cento limitatamente alle giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto sia inferiore alle lire 200 nette. Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, tale limite di prezzo puo' essere modificato in relazione alle variazioni all'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici. 2 Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore degli esercenti che proiettino lungometraggi nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle precedenti disposizioni legislative.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.M. 29 dicembre 1972
2Il D.M. 29 dicembre 1972 (in G.U. 30/12/1972, n. 337) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di L. 200 stabilito dall'art. 6, secondo comma della legge 4 novembre 1965, n. 1213, elevato a L. 270 con decreto ministeriale 30 dicembre 1970, e' fissato in L. 321 (trecentoventuno)". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suindicato decreto.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1973 al 19 giugno 1973
