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Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino soltanto lungometraggi nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi della presente legge, e' concesso un abbuono del 18 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. L'abbuono di cui al precedente comma e' elevato al 35 per cento limitatamente alle giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto sia inferiore alle lire 200 nette. Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, tale limite di prezzo puo' essere modificato in relazione alle variazioni all'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici. 2 3 4 Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore degli esercenti che proiettino lungometraggi nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle precedenti disposizioni legislative.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.M. 29 dicembre 1972

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Il D.M. 29 dicembre 1972 (in G.U. 30/12/1972, n. 337) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di L. 200 stabilito dall'art. 6, secondo comma della legge 4 novembre 1965, n. 1213, elevato a L. 270 con decreto ministeriale 30 dicembre 1970, e' fissato in L. 321 (trecentoventuno)". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suindicato decreto.

D.M. 29 maggio 1973

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Il D.M. 29 maggio 1973 (in G.U. 04/06/1973, n. 142) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di L. 200 stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, elevato a L. 321 con il decreto ministeriale 29 dicembre 1972, e' fissato in L. 357 (trecentocinquantasette)". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suindicato decreto.

D.M. 26 luglio 1974

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Il D.M. 26 luglio 1974 (in G.U. 01/08/1974, n. 202) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di L. 200 stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, elevato a L. 357 con d decreto ministeriale 29 maggio 1973, e' fissato in L. 406 (quattrocentosei)". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suindicato decreto.

Testo in vigore dal 16 agosto 1974 al 25 luglio 1975

Norme correlate

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 1965

1965oggi
  1. 22 dicembre 2008 — oggiabrogatoper 18 anni
  2. 6 febbraio 2004 — 22 dicembre 2008per 5 anni
  3. 18 gennaio 1994 — 6 febbraio 2004per 10 anni
  4. 12 marzo 1982 — 18 gennaio 1994per 12 anni
  5. 17 settembre 1981 — 12 marzo 1982per 6 mesi
  6. 15 ottobre 1980 — 17 settembre 1981per 11 mesi
  7. 15 agosto 1979 — 15 ottobre 1980per un anno
  8. 22 agosto 1978 — 15 agosto 1979per 12 mesi
  9. 28 agosto 1977 — 22 agosto 1978per 12 mesi
  10. 6 luglio 1976 — 28 agosto 1977per un anno
  11. 25 luglio 1975 — 6 luglio 1976per 12 mesi
  12. 16 agosto 1974 — 25 luglio 1975per 11 mesi
  13. 19 giugno 1973 — 16 agosto 1974per un anno
  14. 14 gennaio 1973 — 19 giugno 1973per 5 mesi
  15. 12 novembre 1965 — 14 gennaio 1973testo originarioper 7 anni

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art6 · fonte su Normattiva