Art. 6 — Incentivi alla programmazione
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Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino soltanto lungometraggi nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi della presente legge, e' concesso un abbuono del 18 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. L'abbuono di cui al precedente comma e' elevato al 35 per cento limitatamente alle giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto sia inferiore alle lire 200 nette. Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, tale limite di prezzo puo' essere modificato in relazione alle variazioni all'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici. 2 3 4 5 8 9 11 12 16 Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore degli esercenti che proiettino lungometraggi nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle precedenti disposizioni legislative.
Gli interventi su questo articolo(9)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.M. 29 dicembre 1972
2Il D.M. 29 dicembre 1972 (in G.U. 30/12/1972, n. 337) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di L. 200 stabilito dall'art. 6, secondo comma della legge 4 novembre 1965, n. 1213, elevato a L. 270 con decreto ministeriale 30 dicembre 1970, e' fissato in L. 321 (trecentoventuno)". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suindicato decreto.
D.M. 29 maggio 1973
3Il D.M. 29 maggio 1973 (in G.U. 04/06/1973, n. 142) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di L. 200 stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, elevato a L. 321 con il decreto ministeriale 29 dicembre 1972, e' fissato in L. 357 (trecentocinquantasette)". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suindicato decreto.
D.M. 26 luglio 1974
4Il D.M. 26 luglio 1974 (in G.U. 01/08/1974, n. 202) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di L. 200 stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, elevato a L. 357 con d decreto ministeriale 29 maggio 1973, e' fissato in L. 406 (quattrocentosei)". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suindicato decreto.
D.M. 3 luglio 1975
5Il D.M. 3 luglio 1975 (in G.U. 10/07/1975, n. 182) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di L. 200 stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, elevato a L. 406 con il decreto ministeriale 26 luglio 1974, e' fissato in L. 493 (quattrocentonovantatre)". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suindicato decreto.
D.M. 15 giugno 1976
8Il D.M. 15 giugno 1976 (in G.U. 21/06/1976, n. 161) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di L. 200 stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, elevato a L. 493 con il decreto ministeriale 3 luglio 1975, e' fissato in L. 587 (cinquecentottantasette)". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suindicato decreto.
D.M. 6 agosto 1977
9Il D.M. 6 agosto 1977 (in G.U. 13/08/1977, n. 221) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di L. 200 stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, elevato a L. 587 con il decreto ministeriale 15 giugno 1976, e' fissato in L. 687 (seicentottantasette)". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suindicato decreto.
D.M. 3 agosto 1978
11Il D.M. 3 agosto 1978 (in G.U. 07/08/1978, n. 219) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di L. 200 stabilito dall'art. 6, secondo comma della legge 4 novembre 1965, n. 1213, elevato a L. 687 con il decreto ministeriale 6 agosto 1977, e' fissato in L. 764 (settecentosessantaquattro)". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suindicato decreto.
D.M. 25 luglio 1979
12Il D.M. 25 luglio 1979 (in G.U. 31/07/1979, n. 208) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di L. 200 stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, elevato a L. 764 con il decreto ministeriale 3 agosto 1978, e' fissato in L. 907 (novecentosette)". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suindicato decreto.
D.M. 26 settembre 1980
16Il D.M. 26 settembre 1980 (in G.U. 30/09/1980, n. 268) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di L. 200 stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, elevato a L. 907 con il decreto ministeriale 25 luglio 1979, e' fissato in L. 1.097 (millenovantasette)". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suindicato decreto.
Testo in vigore dal 15 ottobre 1980 al 17 settembre 1981
