Art. 10 — Concorsi di reclutamento
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 aprile 1979 al 19 gennaio 1982. Leggi il testo vigente →
I concorsi pubblici di reclutamento vertono su prove a contenuto tecnico-pratico, attinenti alla professionalita' della qualifica per l'accesso alla quale sono indetti. I vincitori frequentano, di norma, un corso integrativo di formazione professionale. I concorsi interni hanno analoghe caratteristiche salvo che con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti l'apposita commissione paritetica amministrazione-sindacati e il consiglio di amministrazione, non sia previsto che il passaggio interno a categoria superiore si consegua mediante concorsi per titoli professionali o mediante corsi professionali con esami finali. I programmi di esame per i concorsi pubblici e per quelli interni, il tipo, i programmi di insegnamento e di esame per i corsi professionali, i titoli eventualmente da valutare per ogni tipo di concorso o per l'ammissione ai corsi, la corrispondenza tra profili professionali e quant'altro nella materia occorra sono stabiliti con le modalita' di cui al comma precedente. I concorsi di reclutamento, pubblici o interni, salvo quelli di accesso alla categoria VIII ed altri eventualmente specificati con le richiamate modalita', sono a carattere circoscrizionale; ai concorrenti che conseguono la nomina si applica il disposto dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, non si applicano all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Testo in vigore dal 7 aprile 1979 al 19 gennaio 1982
