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Per esigenze di servizio e nei limiti delle vacanze della dotazione organica di ciascuna categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo ufficio o impianto, il personale postelegrafonico puo' essere temporaneamente utilizzato nell'esercizio dei compiti del corrispondente profilo professionale della categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza; tale utilizzazione termina automaticamente col venir meno della vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio. Per esigenze di servizio al personale con qualifica dirigenziale ed al personale direttivo delle qualifiche ad esaurimento puo' essere conferito l'incarico temporaneo dell'esercizio delle funzioni della qualifica superiore. Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle mansioni della categoria superiore, spetta al personale un'indennita', non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della categoria di appartenenza e quello della categoria immediatamente superiore. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale degli uffici locali e delle agenzie, salve le speciali piu' favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con le modalita' di cui al precedente articolo 10, comma terzo.

Testo in vigore dal 7 aprile 1979 al 19 gennaio 1982

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1979-04-03;101~art13 · fonte su Normattiva