Art. 27 — Assunzioni senza concorso
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Oltre a quanto previsto all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono disporre l'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il servizio, che ne faccia richiesta entro e non oltre due anni da riconoscimento di tale causa. A tal fine sono utilizzati i posti disponibili nella prima, seconda, terza e quarta categoria. In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del coniuge o di sua inesistenza, le aziende predette hanno eguale facolta' di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto che ne faccia richiesta entro il termine di cui al primo comma o, se piu' favorevole, di due anni dal raggiungimento della maggiore eta'. Allorche' piu' figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione entro il termine previsto, le aziende possono procedere all'assunzione di uno di essi, secondo l'ordine cronologico della nascita.
Testo in vigore dal 7 aprile 1979 al 19 gennaio 1982
