Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 31 — Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

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L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' articolata in:

  • 1)organi centrali di cui agli articoli 4 e 5;
  • 2)questure, uffici provinciali articolati con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;
  • 3)ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi speciali compiti di protezione e di vigilanza istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, con la organizzazione, le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;
  • 4)commissariati istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano e alle dipendenze delle questure, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorita' provinciali di pubblica sicurezza;
  • 5)posti di polizia distaccati, istituiti alle dipendenze delle questure, per esigenze particolari o di carattere temporaneo, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sentite le autorita' provinciali di pubblica sicurezza;
  • 6)uffici periferici alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorita' provinciali di pubblica sicurezza competenti;
  • 7)reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;
  • 8)istituti di istruzione, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento e perfezionamento del personale secondo l'ordinamento stabilito nel capo IV;
  • 9)gabinetti di polizia scientifica, reparti di volo, reparti la cui costituzione deriva da esigenze di inquadramento, operative e di gestione ed assistenza anche sanitaria del personale, centri di coordinamento operativo, centri di raccolta di materiali e mezzi, nonche' centri telecomunicazioni, centri motorizzazione, centri elettronici e meccanografici a livello nazionale, interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza anche per esigenze generali di supporto del Ministero dell'interno, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Per specifiche attivita' di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento regionale e interregionale. Le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero dell'interno conservano l'attuale destinazione funzionale. Le dotazioni di personale e mezzi sono determinate tenendo conto dell'organico risultante dall'attuazione di quanto disposto dal punto X) dell'articolo 36.

Testo in vigore dal 10 aprile 1981 al 5 aprile 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art31 · fonte su Normattiva