Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 31 — Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

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[1]L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' articolata in:

  • 1)organi centrali di cui agli articoli 4 e 5;
  • 2)questure, uffici provinciali articolati con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;
  • 3)ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi speciali compiti di protezione e di vigilanza istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, con la organizzazione, le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;
  • 4)commissariati istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano e alle dipendenze delle questure, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorita' provinciali di pubblica sicurezza;
  • 5)posti di polizia distaccati, istituiti alle dipendenze delle questure, per esigenze particolari o di carattere temporaneo, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sentite le autorita' provinciali di pubblica sicurezza;
  • 6)uffici periferici alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorita' provinciali di pubblica sicurezza competenti;
  • 7)reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;
  • 8)istituti di istruzione, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento e perfezionamento del personale secondo l'ordinamento stabilito nel capo IV;
  • 9)gabinetti di polizia scientifica, reparti di volo, reparti la cui costituzione deriva da esigenze di inquadramento, operative e di gestione ed assistenza anche sanitaria del personale, centri di coordinamento operativo, centri di raccolta di materiali e mezzi, nonche' centri telecomunicazioni, centri motorizzazione, centri elettronici e meccanografici a livello nazionale, interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza anche per esigenze generali di supporto del Ministero dell'interno, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Per specifiche attivita' di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento regionale e interregionale. Le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero dell'interno conservano l'attuale destinazione funzionale. Le dotazioni di personale e mezzi sono determinate tenendo conto dell'organico risultante dall'attuazione di quanto disposto dal punto X) dell'articolo 36.

[2]30

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 marzo 2000, n. 78

30

La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Il regolamento di cui al comma 1 prevede le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelle previgenti, nonche' l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli articoli 31 e 34 della legge 1° aprile 1981, n. 121".

Testo in vigore dal 5 aprile 2000 al 20 giugno 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art31 · fonte su Normattiva