Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 46 — Idoneità psico-fisica e attitudinale

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Gli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, per particolari esigenze l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' avvalersi di consulenze di organismi civili e militari e di professionisti estranei alla amministrazione.

Testo in vigore dal 10 aprile 1981 al 13 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art46 · fonte su Normattiva