Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
Art. 55 — Nomina a commissario di polizia
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L'assunzione dei commissari di polizia avviene:
- a)dopo aver frequentato, con esito positivo, l'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo 58;
- b)mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti:
- 1)godimento dei diritti civili e politici;
- 2)idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
- 3)buona condotta;
- 4)laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;
- 5)eta' non superiore ai ventotto anni. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo dei sovrintendenti con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, nonche' gli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. ((Fermi restando gli altri requisiti di cui al primo comma, per i partecipanti al concorso appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite di eta' e' elevato a 38 anni)). Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. I candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneita' fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualita' attitudinali al servizio di polizia. I vincitori del concorso sono nominati commissari in prova. Relativamente al concorso, si applica quanto stabilito dall'articolo 59.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1990 al 8 maggio 1994
