Art. 75 — Movimento non autorizzato di reparto
Il comandante di un reparto organico di polizia che, senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessita', contravvenendo alle norme sull'impiego dei reparti, ordina il movimento del reparto e' punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave.
Testo vigente dal 10 aprile 1981
