Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 9 — Accesso ai dati ed informazioni e loro uso

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L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza nonche' agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. E' comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). E' altresi' vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 1996 N. 675)).

Testo in vigore dal 8 maggio 1997 al 1 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art9 · fonte su Normattiva