Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 9 — Accesso ai dati ed informazioni e loro uso

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1981 al 1 novembre 1986. Leggi il testo vigente →

L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. E' comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). E' altresi' vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo. Nessuna decisione giudiziaria implicate valutazioni di comportamenti puo' essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalita' dell'interessato.

Testo in vigore dal 10 aprile 1981 al 1 novembre 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art9 · fonte su Normattiva