Art. 3 — Programmi promozionali
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L'ENIT elabora il programma promozionale nazionale ed opera sulla base di piani annuali pluriennali predisposti con il concorso delle regioni, in coerenza con gli obiettivi risultanti dalla programmazione nazionale e dagli indirizzi e atti di coordinamento del Governo. Per la propaganda all'estero delle iniziative ed attivita' turistiche proprie di ciascuna regione, le regioni si avvalgono delle strutture, ove esistenti, dell'ENIT, ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Le regioni indicano nei loro programmi le iniziative che intendono realizzare congiuntamente all'ENIT e le altre che esse intendono realizzare in via autonoma. I programmi delle regioni devono pervenire all'ENIT entro il mese di maggio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, al fine del necessario coordinamento con il programma promozionale nazionale predisposto dall'ENIT, che e' tenuto a presentarlo, insieme al programma delle iniziative che le regioni realizzeranno autonomamente, al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il successivo mese di luglio. Il predetto Ministero fa pervenire all'ENIT entro sessanta giorni le proprie osservazioni. Il programma promozionale definitivo e' trasmesso al Ministero del turismo e dello spettacolo e alle regioni entro il successivo mese di ottobre.
Testo in vigore dal 18 novembre 1981 al 3 novembre 1990
