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Il Consiglio di amministrazione:
- a)delibera il programma annuale di attivita';
- b)delibera il bilancio consuntivo;
- c)delibera il regolamento di servizio degli uffici, dell'officina carte-valori e delle altre officine e stabilimenti;
- d)delibera il regolamento del personale, sentiti i sindacati;
- e)delibera l'assunzione, la nomina e la promozione del personale dirigente e ne risolve il rapporto di lavoro con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;
- f)autorizza le spese di importo superiore ai 50 milioni;
- g)autorizza le operazioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2 di importo superiore ai 50 milioni e ne fissa le condizioni;
- h)autorizza l'acquisto, l'alienazione e le permute di beni immobili, l'accensione di mutui, la costituzione di ipoteche o di privilegi sui beni di proprieta';
- i)delibera l'utilizzo del fondo di riserva speciale di cui al quarto comma del successivo articolo 22.
- l)autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni quando la materia contestata superi i 10 milioni di lire;
- m)delibera la stampa delle pubblicazioni indicate al terzo e quarto comma dell'articolo 2 di costo superiore a 15 milioni. Le deliberazioni indicate alle lettere b), c), h) ed i) e la nomina del direttore dell'officina carte-valori sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il tesoro. L'approvazione da parte del Ministro per il tesoro, del bilancio consuntivo, deve avvenire entro tre mesi dalla deliberazione di cui alla lettera b).
Testo in vigore dal 26 luglio 1966 al 30 aprile 1999
