La Giunta esecutiva delibera sugli atti non espressamente riservati al Consiglio di amministrazione. In caso di urgenza essa prende le deliberazioni di competenza del Consiglio, con l'obbligo di sottoporle al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima riunione successiva.

Testo vigente dal 28 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-05;1596~art8 · fonte su Normattiva