Ordinamento della professione di giornalista

Art. 21 — Attribuzioni al Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresi', in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell'articolo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 235/1987

    Parametro
    17 giugno 1987

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo, legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Istituzione dell'ordinamento professionale giornalistico), sollevata, per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost., in relazione agli artt. 21, comma primo, e 33, comma quinto, Cost., dal Tribunale di Torino, con ordinanza 27 settembre 1985.…

    Art. 34 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 3 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 21 Ordinamento della professione di giornalista

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art21 · fonte su Normattiva