Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973. Leggi il testo vigente →
[1]Possono essere eseguite senza l'obbligo del contemporaneo pagamento delle imposte:
- 1)le iscrizioni, rinnovazioni ed annotamenti che per la speciale loro natura sono richiesti dal pubblico ministero nell'interesse dei privati, da pubblici ufficiali ed anche da privati in virtu' di un obbligo loro imposto per legge;
- 2)le formalita' richieste nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato, quando, per qualsiasi ragione, le relative spese debbono da altri essere sostenute.
[2]Le disposizioni precedenti si estendono agli emolumenti ed ai diritti nel caso di operazioni e spedizioni contemplate dalla annessa Tabella D.
[3]Il conservatore deve enunciare il debito dell'imposta, degli emolumenti e dei diritti nel certificato attestante la eseguita formalita' e deve promuovere contro i debitori gli atti per la riscossione.
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973
