Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1973 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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Articolo abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con l'ordinanza in epigrafe, dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, dell'art. 2671 c.c. in relazione all'art. 19, primo comma, della legge 25 giugno 1943, n. 540 (ora art. 14, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635), nella parte in cui impongono al…
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2671 c.c. · Art. 19 Nuovo testo della legge sulle imposte ipotecarie
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973. 130 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Possono essere eseguite senza l'obbligo del contemporaneo pagamento delle imposte:
tolto: 1) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotamenti che per la speciale loro natura sono richiesti dal pubblico ministero nell'interesse dei privati, da pubblici ufficiali ed anche da privati in virtu' di un obbligo loro imposto per legge;
tolto: 2) le formalita' richieste nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato, quando, per qualsiasi ragione, le relative spese debbono da altri essere sostenute.
tolto: Le disposizioni precedenti si estendono agli emolumenti ed ai diritti nel caso di operazioni e spedizioni contemplate dalla annessa Tabella D.
tolto: Il conservatore deve enunciare il debito dell'imposta, degli emolumenti e dei diritti nel certificato attestante la eseguita formalita' e deve promuovere contro i debitori gli atti per la riscossione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 635
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art14 · fonte del testo