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[1]Fermi gli obblighi imposti dall'art. 2671 del Codice civile a carico dei notai ed altri pubblici ufficiali, la trascrizione degli atti ricevuti dal cancelliere, nonche' delle domande giudiziali, sentenze e decreti che vi sono soggetti, deve essere richiesta a cura del cancelliere medesimo, entro il termine di trenta giorni dalla data della redazione degli atti o della presentazione delle domande o della pubblicazione delle sentenze o della pronunzia dei decreti.
[2]Quando presso la cancelleria non esista deposito per le spese, la trascrizione puo' essere eseguita con la prenotazione delle tasse ed imposte a debito per il recupero delle quali il conservatore procede contro le parti interessate a norma dell'art. 14 della presente legge. Altrettanto dicasi per le trascrizioni da eseguirsi a cura degli ufficiali giudiziari.
[3]La trascrizione del certificato di denunziata successione deve essere richiesta, per conto delle parti, dal procuratore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nel termine di trenta giorni dalla data di pagamento della relativa imposta.
[4]Qualora la nota in doppio esemplare per la trascrizione non sia stata presentata dalle parti, provvede il procuratore a redigerla a loro spese.
[5]Le note redatte dal procuratore conservano il carattere di atto di parte e lo Stato non ne assume alcuna responsabilita'.
[6]Per la redazione del certificato di denunziata successione e per la eventuale compilazione della nota di trascrizione sono dovuti i diritti indicati agli articoli 8 e 13 della Tabella B annessa al Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011.
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973
