Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1973 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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Articolo abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
L'imposta di trascrizione, sebbene strutturalmente assimilata alle imposte di registro per ragioni storiche, a rigore non è, al pari di questa, un'imposta sui trasferimenti di ricchezza, il che rende dubbia la pertinenza di una censura di violazione del principio della capacità contributiva, intesa come capacità economica manifestata dal trapasso-acquisto di un bene, per il fatto che ad essa sono assoggettate sentenze ancora sub iudice; e ciò a prescindere dal considerare che in ogni caso il nostro sistema tributario abbonda di fattispecie nelle quali l'acquisto di un bene viene colpito da imposta nella sua mera possibilità e, quindi, anticipatamente, salvo il rimborso, ove la possibilità non si attui o la vicenda non si verifichi. D'altro canto, l'assoggettamento a trascrizione delle sentenze non ancora passate in giudicato, risponde sia alla logica della pubblicità immobiliare - giacché è volta ad assicurare quella completezza di effetti verso i terzi e quella intangibilità che sono assicurate dalla trascrizione -, sia a quella del sistema processuale - non essendo sempre in grado il cancelliere, tenuto a curare la trascrizione delle sentenze, di conoscere in tempo quando una sentenza, in caso d'impugnazione, passi in giudicato. Pertanto, comportando l'eventuale caducazione della regola della immediata trascrizione conseguenze sovvertitrici dei due suddetti sistemi, è nel potere del solo legislatore di prevedere e disciplinare tali conseguenze. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost. - dell'art. 2671 cod. civ. in relazione all'art. 19, primo comma, della legge 25 giugno 1943, n. 540 (ora art. 14, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635), nella parte in cui impongono al cancelliere di richiedere la trascrizione di una sentenza che dispone un trasferimento immobiliare (ed impongono conseguentemente alla parte l'assolvimento del correlativo onere fiscale) con riguardo non al momento in cui il trasferimento diviene operante (passaggio in giudicato della sentenza) ma alla mera pronuncia del provvedimento).
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2671 c.c. · Art. 19 Nuovo testo della legge sulle imposte ipotecarie
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973. 245 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Fermi gli obblighi imposti dall'art. 2671 del Codice civile a carico dei notai ed altri pubblici ufficiali, la trascrizione degli atti ricevuti dal cancelliere, nonche' delle domande giudiziali, sentenze e decreti che vi sono soggetti, deve essere richiesta a cura del cancelliere medesimo, entro il termine di trenta giorni dalla data della redazione degli atti o della presentazione delle domande o della pubblicazione delle sentenze o della pronunzia dei decreti.
tolto: Quando presso la cancelleria non esista deposito per le spese, la trascrizione puo' essere eseguita con la prenotazione delle tasse ed imposte a debito per il recupero delle quali il conservatore procede contro le parti interessate a norma dell'art. 14 della presente legge. Altrettanto dicasi per le trascrizioni da eseguirsi a cura degli ufficiali giudiziari.
tolto: La trascrizione del certificato di denunziata successione deve essere richiesta, per conto delle parti, dal procuratore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nel termine di trenta giorni dalla data di pagamento della relativa imposta.
tolto: Qualora la nota in doppio esemplare per la trascrizione non sia stata presentata dalle parti, provvede il procuratore a redigerla a loro spese.
tolto: Le note redatte dal procuratore conservano il carattere di atto di parte e lo Stato non ne assume alcuna responsabilita'.
tolto: Per la redazione del certificato di denunziata successione e per la eventuale compilazione della nota di trascrizione sono dovuti i diritti indicati agli articoli 8 e 13 della Tabella B annessa al Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 635
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art19 · fonte del testo