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[1]I conservatori dei registri immobiliari non devono comprendere nei certificati ipotecari:

  • 1)le iscrizioni prese sotto le leggi anteriori al Codice civile del 1865 senza determinazione di somma e senza specificazione degli immobili, le quali non siano state ancora messe in regola a norma delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice medesimo e delle successive leggi di proroga;
  • 2)le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovate nel termine di legge.

[2]Per le iscrizioni nuovamente prese o rinnovate i conservatori debbono riportare nei certificati soltanto l'ultima iscrizione, omesse le precedenti. Peraltro, dev'essere riportata anche l'iscrizione originaria se non e' ancora scaduto il termine stabilito dalla legge per la sua efficacia al momento del rilascio del certificato.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 2 marzo 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art29 · fonte del testo