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[1]I conservatori dei registri immobiliari non devono comprendere nei certificati ipotecari:
- 1)le iscrizioni prese sotto le leggi anteriori al Codice civile del 1865 senza determinazione di somma e senza specificazione degli immobili, le quali non siano state ancora messe in regola a norma delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice medesimo e delle successive leggi di proroga;
- 2)le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovate nel termine di legge.
[2]((2-bis) le trascrizioni dei contratti preliminari non piu' produttive degli effetti di cui all'articolo 2645-bis del codice civile.))
[3]Per le iscrizioni nuovamente prese o rinnovate i conservatori debbono riportare nei certificati soltanto l'ultima iscrizione, omesse le precedenti. Peraltro, dev'essere riportata anche l'iscrizione originaria se non e' ancora scaduto il termine stabilito dalla legge per la sua efficacia al momento del rilascio del certificato.
Testo in vigore dal 2 marzo 1997 al 9 maggio 2025
