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[1]Sull'ammontare complessivo degli emolumenti e dei diritti spettanti ai conservatori, eccedente L. 8000, al netto delle spese di ufficio, e' dovuto allo Stato un diritto erariale:

[2]del 10 per cento sulle successive L. 5000;

[3]del 20 per cento da oltre L. 5000 a L. 10.000;

[4]del 30 per cento da oltre L. 10.000 a L. 15.000;

[5]del 40 per cento da oltre L. 15.000 a L. 20.000;

[6]del 50 per cento da oltre L. 20.000 a L. 90.000;

[7]del 60 per cento da oltre L. 90.000 a L. 100.000;

[8]del 70 per cento oltre L. 100.000.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 giugno 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art38 · fonte del testo