Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1943 al 1 giugno 1947. Leggi il testo vigente →
[1]Sull'ammontare complessivo degli emolumenti e dei diritti spettanti ai conservatori, eccedente L. 8000, al netto delle spese di ufficio, e' dovuto allo Stato un diritto erariale:
[2]del 10 per cento sulle successive L. 5000;
[3]del 20 per cento da oltre L. 5000 a L. 10.000;
[4]del 30 per cento da oltre L. 10.000 a L. 15.000;
[5]del 40 per cento da oltre L. 15.000 a L. 20.000;
[6]del 50 per cento da oltre L. 20.000 a L. 90.000;
[7]del 60 per cento da oltre L. 90.000 a L. 100.000;
[8]del 70 per cento oltre L. 100.000.
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 giugno 1947
