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[1]Sull'ammontare complessivo degli emolumenti e dei diritti spettanti ai conservatori, eccedente le lire sessantamila, al netto delle spese d'ufficio, e' dovuto allo Stato, al termine di ogni esercizio finanziario, come di regola, un diritto erariale: del 10 per cento sulle successive lire 20.000; del 20 per cento da oltre lire 20.000 a lire 40.000; del 30 per cento da oltre lire 40.000 a lire 60.000; del 40 per cento da oltre lire 60.000 a lire 80.000; del 50 per cento da oltre lire 80.000 a lire 360.000; del 60 per cento da oltre lire 360.000 a lire 400.000; del 70 per cento oltre lire 400.000.
[2]Agli effetti della determinazione del diritto erariale, l'ammontare delle spese di ufficio, di cui all'art. 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie, e' stabilito con decreto Ministeriale e con lo stesso mezzo riveduto per ogni esercizio finanziario.
Testo in vigore dal 1 giugno 1947 al 29 febbraio 1948
