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[1]Sull'ammontare complessivo degli emolumenti e dei diritti spettanti ai conservatori, eccedente le lire sessantamila, al netto delle spese d'ufficio, e' dovuto allo Stato, al termine di ogni esercizio finanziario, come di regola, un diritto erariale: del 10 per cento sulle successive lire 20.000; del 20 per cento da oltre lire 20.000 a lire 40.000; del 30 per cento da oltre lire 40.000 a lire 60.000; del 40 per cento da oltre lire 60.000 a lire 80.000; del 50 per cento da oltre lire 80.000 a lire 360.000; del 60 per cento da oltre lire 360.000 a lire 400.000; del 70 per cento oltre lire 400.000.

[2]Agli effetti della determinazione del diritto erariale, l'ammontare delle spese di ufficio, di cui all'art. 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie, e' stabilito con decreto Ministeriale e con lo stesso mezzo riveduto per ogni esercizio finanziario.

Testo in vigore dal 1 giugno 1947 al 29 febbraio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 1947

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 giugno 1947. 43 parole tolte, 95 parole aggiunte in 9 capoversi.

Sull'ammontare complessivo degli emolumenti e dei diritti spettanti ai conservatori, eccedente tolto: L. 8000 aggiunto: le lire sessantamila, al netto delle spese tolto: di ufficio aggiunto: d'ufficio, e' dovuto allo Statoaggiunto: , al termine di ogni esercizio finanziario, come di regola, un diritto erariale:

del 10 per cento sulle successive tolto: L. 5000;

aggiunto: lire 20.000; del 20 per cento da oltre tolto: L. 5000 a L. 10.000;

aggiunto: lire 20.000 a lire 40.000; del 30 per cento da oltre tolto: L. 10.000 a L. 15.000;

aggiunto: lire 40.000 a lire 60.000; del 40 per cento da oltre tolto: L. 15.000 a L. 20.000;

aggiunto: lire 60.000 a lire 80.000; del 50 per cento da oltre tolto: L. 20.000 a L. 90.000;

aggiunto: lire 80.000 a lire 360.000; del 60 per cento da oltre tolto: L. 90.000 a L. 100.000;

aggiunto: lire 360.000 a lire 400.000; del 70 per cento oltre tolto: L. 100.000 aggiunto: lire 400.000.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: Agli effetti della determinazione del diritto erariale, l'ammontare delle spese di ufficio, di cui all'art. 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie, e' stabilito con decreto Ministeriale e con lo stesso mezzo riveduto per ogni esercizio finanziario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art38 · fonte del testo