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[1]((Sull'ammontare complessivo degli emolumenti e dei diritti spettanti ai Conservatori, eccedente le L. 120.000, al netto delle spese d'ufficio, e' dovuto allo Stato, al termine di ogni esercizio finanziario, come di regola, un diritto erariale: del 10 per cento sulle successive lire 60.000; del 20 per cento da oltre lire 60.000 a lire 120.000; del 30 per cento da oltre lire 120.000 a lire 180.000; del 40 per cento da oltre lire 180.000 a lire 240.000; del 50 per cento oltre lire 240.000.

[2]Agli effetti della determinazione del diritto erariale l'ammontare delle spese di ufficio, di cui all'art. 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie, e' stabilito con decreto Ministeriale e con lo stesso mezzo riveduto per ogni esercizio finanziario)).

Testo in vigore dal 29 febbraio 1948 al 28 luglio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1947 al 29 febbraio 1948. 40 parole tolte, 15 parole aggiunte in 2 capoversi.

Sull'ammontare complessivo degli emolumenti e dei diritti spettanti ai tolto: conservatori aggiunto: Conservatori, eccedente le tolto: lire sessantamila aggiunto: L. 120.000, al netto delle spese d'ufficio, e' dovuto allo Stato, al termine di ogni esercizio finanziario, come di regola, un diritto erariale: del 10 per cento sulle successive lire tolto: 20 aggiunto: 60.000; del 20 per cento da oltre lire tolto: 20 aggiunto: 60.000 a lire tolto: 40 aggiunto: 120.000; del 30 per cento da oltre lire tolto: 40 aggiunto: 120.000 a lire tolto: 60 aggiunto: 180.000; del 40 per cento da oltre lire tolto: 60 aggiunto: 180.000 a lire tolto: 80 aggiunto: 240.000; del 50 per cento tolto: da oltre lire 80.000 a lire 360.000; del 60 per cento da oltre lire 360.000 a lire 400.000; del 70 per cento oltre lire 400.000. aggiunto: oltre lire 240.000.

Agli effetti della determinazione del diritto erarialetolto: , l'ammontare delle spese di ufficio, di cui all'art. 37 della legge 25 giugno …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art38 · fonte del testo