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[1]Sull'ammontare complessivo degli emolumenti e dei diritti spettanti ai Conservatori, eccedente le L. 120.000, al netto delle spese d'ufficio, e' dovuto allo Stato, al termine di ogni esercizio finanziario, come di regola, un diritto erariale: del 10 per cento sulle successive lire 60.000; del 20 per cento da oltre lire 60.000 a lire 120.000; del 30 per cento da oltre lire 120.000 a lire 180.000; del 40 per cento da oltre lire 180.000 a lire 240.000; del 50 per cento oltre lire 240.000.

[2]Agli effetti della determinazione del diritto erariale l'ammontare delle spese di ufficio, di cui all'art. 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie, e' stabilito con decreto Ministeriale e con lo stesso mezzo riveduto per ogni esercizio finanziario. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 luglio 1951, n. 575

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La L. 17 luglio 1951, n. 575, nel modificare il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello stato 11 maggio 1947, n. 378 e il D.Lgs. 28 gennaio 1948, n. 76, che a sua volta modifica l'art. 10 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello stato 11 maggio 1947, n. 378, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 2) che le modifiche apportate dai suddetti D.Lgs. al presente articolo cessano di aver vigore il 31 dicembre 1952.

Testo in vigore dal 28 luglio 1951 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 luglio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 1948 al 28 luglio 1951.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 luglio 1951, n. 575

    La L. 17 luglio 1951, n. 575, nel modificare il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello stato 11 maggio 1947, n. 378 e il D.Lgs. 28 gennaio 1948, n. 76, che a sua volta modifica l'art. 10 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello stato 11 maggio 1947, n. 378, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 2) che le modifiche apportate dai suddetti D.Lgs. al presente articolo cessano di aver vigore il 31 dicembre 1952.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art38 · fonte del testo