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[1]Sull'ammontare complessivo degli emolumenti e dei diritti spettanti ai Conservatori, eccedente le L. 120.000, al netto delle spese d'ufficio, e' dovuto allo Stato, al termine di ogni esercizio finanziario, come di regola, un diritto erariale: del 10 per cento sulle successive lire 60.000; del 20 per cento da oltre lire 60.000 a lire 120.000; del 30 per cento da oltre lire 120.000 a lire 180.000; del 40 per cento da oltre lire 180.000 a lire 240.000; del 50 per cento oltre lire 240.000.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 luglio 1951, n. 575
6La L. 17 luglio 1951, n. 575, nel modificare il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello stato 11 maggio 1947, n. 378 e il D.Lgs. 28 gennaio 1948, n. 76, che a sua volta modifica l'art. 10 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello stato 11 maggio 1947, n. 378, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 2) che le modifiche apportate dai suddetti D.Lgs. al presente articolo cessano di aver vigore il 31 dicembre 1952.
Testo in vigore dal 28 luglio 1951 al 9 maggio 2025
