Il presidente del tribunale ha la potesta' di liquidare discrezionalmente, agli arbitri previsti dall'art. 60 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, gia' modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 157, compensi che possono essere determinati nelle seguenti misure: per i primi due arbitri da lire 1000 a lire 2000; per il terzo arbitro da lire 1500 a lire 3000.

Testo vigente dal 9 gennaio 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2530~artunico · fonte del testo