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Al personale direttivo ed insegnante assunto a norma degli articoli 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, spetta una indennita' di stabilimento, in occasione della prima destinazione all'estero nella misura di un ventiquattresimo dell'assegno di sede di cui all'art. 3, con le maggiorazioni spettanti per la famiglia ai sensi dell'art. 5.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1952 al 16 dicembre 2010
