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Al personale femminile coniugato, non separato legalmente, l'assegno di sede e' ridotto alla meta' quando il coniuge risiede nello stesso Stato estero e non sia assolutamente e permanentemente inabile al lavoro e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1952 al 16 dicembre 2010
