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Al personale femminile coniugato, non separato legalmente, l'assegno di sede e' ridotto alla meta' quando il coniuge risiede nello stesso Stato estero e non sia assolutamente e permanentemente inabile al lavoro e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1570~art4 · fonte del testo