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Il Ministero della sanita' provvede a sue spese all'acquisto e alla distribuzione del vaccino alle province, secondo le proposte dei medici provinciali. I comuni provvedono alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nell'ambito del loro territorio. La spesa relativa e' per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni, in ragione della popolazione di ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla provincia e approvato dal medico provinciale.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1966 al 28 giugno 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 307/1990

    Illegittimità dichiarata
    22 giugno 1990

    Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligator…

    Art. 2043 c.c. · Art. 1 Obbligatorieta' della vaccinazione antipoliomielitica · Art. 2 Obbligatorieta' della vaccinazione antipoliomielitica · Art. 3 Obbligatorieta' della vaccinazione antipoliomielitica

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-02-04;51~art2 · fonte del testo