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Il Ministero della sanita' provvede a sue spese all'acquisto e alla distribuzione del vaccino alle province, secondo le proposte dei medici provinciali. I comuni provvedono alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nell'ambito del loro territorio. La spesa relativa e' per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni, in ragione della popolazione di ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla provincia e approvato dal medico provinciale.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1966 al 28 giugno 1990
