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Coloro che esercitano la potesta' parentale o la tutela sul minore, il direttore dell'istituto di assistenza pubblico o privato in cui il minore e' ricoverato o la persona cui il minore sia stato affidato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono responsabili dell'ottemperanza all'obbligo delle vaccinazioni di cui alla presente legge. Il contravventore all'obbligo di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila. All'accertamento delle violazioni e alla irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi competenti in base alla normativa regionale.
Testo in vigore dal 1 giugno 1991 al 8 giugno 2017
